Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d’Aiuto

L’amministratore di sostegno: verso una nuova proposta di legge?

“A 20 anni dalla sua introduzione nel Codice Civile, la Legge 6/2004 istitutiva della figura dell’Amministratore di Sostegno, che veniva presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, è diventata, in moltissimi casi, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati (cosiddetti “beneficiari“).

È infatti emerso nel corso degli anni, sia dagli organi di stampa che dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari, un forte malcontento sull’operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno.

Capita sempre più spesso che la cronaca dia conto di vicende connesse all’istituto giuridico dell’amministrazione di sostegno. Quando accade, è perché purtroppo si sono verificati casi di mala gestione o comunque illeciti legati al patrimonio dell’amministrato.

Purtroppo, non si tratta solo di questo: forse in tanti non sanno che, nonostante la legge non preveda che l’amministratore si sostituisca totalmente al “beneficiario”, questa è la tendenza che si è venuta ad instaurare. Spesso è l'amministratore ad interfacciarsi con i servizi sanitari e/o a prestare al posto dell’amministrato il consenso informato alle cure e ad effettuare le scelte al suo posto.

Si assiste così, del tutto inconsapevoli, impreparati, non debitamente informati e/o ascoltati, all’emanazione, da parte dei Giudici Tutelari, di decreti che conferiscono “ampi poteri” agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici etc., spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso.

L’utilizzo concreto dello strumento gestionale dell’istituto dell’amministrazione di sostegno si esprime spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica dato che, quasi sempre, i Giudici Tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari e i servizi sociali, escludendo anche i familiari quando definiti “non collaboranti”.

Per quanto concerne i diritti delle persone con disabilità, la Convenzione ONU all’art. 12 riconosce loro piena capacità giuridica, ne sancisce ‘pari riconoscimento davanti alla legge’ e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze.

La legge sull’amministrazione di sostegno così com’è in molti casi funziona benissimo. Purtroppo però contiene delle trappole logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla come strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole. Essa estende infatti smisuratamente le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, perché stabilisce che il Giudice Tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona affetta da una “infermità o menomazione fisica o psichica” che la renda “anche solo parzialmente e temporaneamente” impossibilitata a provvedere ai suoi interessi.

La legge non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dell’infermità e dell’incapacità necessarie e sufficienti a limitare le libertà della persona (perché di questo si tratta), sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto vulnerabile, ed i suoi beni, ad un amministratore di sostegno, che molto spesso si sostituirà alla volontà del soggetto, negandone così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti.

Si rileva una certa ambiguità nella Legge n. 6/2004 laddove il Giudice Tutelare competente può, discrezionalmente e senza garanzie particolari, imporre un amministratore di sostegno diverso da quello scelto e pre-designato dallo stesso beneficiario. Giova ricordare, inoltre, che non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno la circostanza che il beneficiario abbia chiesto o, quanto meno accettato, il sostegno e abbia indicato la persona da nominare, nel senso che il rifiuto non preclude l’istituzione della protezione giuridica nei suoi confronti.

Attraverso prassi ormai consolidate dai supposti legislativi dalle maglie molto ampie, l’istituto dell’amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi che il Giudice Tutelare ha il potere e l’obbligo di impedire verificando le relazioni periodiche degli amministratori, ma che nel concreto non ne ha né il tempo né i mezzi, e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni quantomeno discutibili.

La legge 6/2004, non può e non deve assumere connotati di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli e/o delle loro famiglie, poiché non è con, e per quello scopo, che è stata istituita.

Dalla relazione del Garante Nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, anno 2020 (La Persona Tutelata):

'Spesso, si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare 'garanzia' di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi così, suo malgrado e nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera'."

Testo tratto dalla relazione introduttiva: "Proposta di riforma amministrazione di sostegno" dell’associazione Diritti alla Follia (https://dirittiallafollia.it/campagna-riforma-amministrazione-sostegno/)


21 febbraio 2022 ore 21.00

Un caso, una testimonianza, una rete: risorse e criticità

Serata di apertura sulla figura dell'amministratore di sostegno con una testimonianza, la rete coinvolta e alcune figure professionali.

Black and violet - Wassily Kandinsky

Black and violet - Wassily Kandinsky

Con:

  • Anna Barracco - Psicoterapeuta, facilitatrice del dialogo
  • Martine Bucci - Familiare di amministrato
  • Daniela Polo - Assistente Sociale specialista "Gruppo protezione Croas Lombardia
  • Vittorio Marinoni - Beneficiario
  • Giuseppe Tibaldi - Referente psichiatri al CIPRA
  • Gisella Trincas Maglione – Presidente U.N.A.SA.M (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale)
  • Federica Tucci - Avvocata, amministratrice di sostegno, mediatrice familiare

Sarà un’occasione per riflettere insieme su questa importante figura di tutela, attraverso una testimonianza diretta, il racconto delle dinamiche della rete coinvolta e l’intervento di alcune figure professionali che operano in questo ambito.

Durante l’incontro interverranno diverse voci ed esperienze.

L’incontro vuole essere uno spazio di confronto aperto, con l’obiettivo di mettere in luce sia le risorse che le criticità di questo ruolo, fondamentale per la tutela delle persone fragili e per la costruzione di una rete efficace di sostegno.


14 marzo 2022 ore 21.00

Patto di rifioritura: quali possibilità? 

Yellow, Red, Blu – Wassilly Kandinsky

Yellow, Red, Blu – Wassilly Kandinsky

Dialogano con il Prof. Paolo Cendon, autore dell'attuale proposta di legge:

  • Orietta Barucco - Amministratrice di sostegno e Assistente Sociale
  • Giuseppe Galdi - Psichiatra e promotore dell'iniziativa del CIPRA
  • Augusto Gigante - Avvocato e Amministratore di sostegno

La serata, che si svolgerà online sulla piattaforma Zoom, sarà moderata da Anna Barracco e rappresenterà un’occasione di confronto e riflessione collettiva attorno al tema della tutela, dei diritti e delle possibilità di cambiamento.

Al centro dell’incontro, il dialogo con il professor Paolo Cendon, autore dell’attuale proposta di legge in materia, accompagnato dagli interventi di Orietta Barucco, amministratrice di sostegno e assistente sociale, Giuseppe Galdi, psichiatra e promotore dell’iniziativa del CIPRA, e Augusto Gigante, avvocato e amministratore di sostegno.


 4 aprile 2022 ore 21.00

Quale revisione dell'attuale legge?

Blu - Wassily Kandinsky

L'esperienza di una Giudice: dialogo con Giordana Bresciani

A seguire discussione con i relatori di tutte le serate e con il pubblico, insieme a:

  • Cecilia Edelstein presidente CIPRA,
  • Lucia Fani coordinatrice del tavolo AdS
  • Anna Barracco moderatrice delle serate

Sarà un’occasione per riflettere su possibili modifiche e sviluppi della normativa attuale, partendo dall’esperienza diretta della giudice Giordana Bresciani, che condividerà il proprio punto di vista e la propria pratica quotidiana sul tema.

A seguire, si aprirà una discussione con i relatori delle serate precedenti e con il pubblico, in un momento di confronto aperto e partecipato.

Saranno presenti anche Cecilia Edelstein, presidente CIPRA, Lucia Fani, coordinatrice del tavolo AdS, e Anna Barracco, moderatrice dell’intero ciclo di incontri.

Leggi l’articolo redatto da alcuni soci CIPRA al termine delle serate.

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