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1. Adesione al Cipra: norme generali

1.1. Possono iscriversi al Cipra singoli professionisti, Enti pubblici e privati (Associazioni di professionisti o di categoria, Scuole o Istituti di formazione, Cooperative, Fondazioni, ecc.) che si occupino della relazione d’aiuto e approvino integralmente lo Statuto del Cipra e i principi che lo guidano.

1.2. In particolare, i professionisti e i rappresentanti di Scuole e Associazioni debbono dichiarare esplicitamente l'accettazione del principio ispiratore del Cipra che è il  dialogo, inteso come quella forma di comunicazione che è resa possibile dalla messa in sospensione o in gioco di tutti i presupposti e pregiudizi personali o di scuola nella relazione con i clienti e con i colleghi. La cura del professionista dialogico (care) -- finalizzata alla conoscenza di sé, alla crescita della consapevolezza, allo sviluppo personale, all'attivazione di risorse personali, interpersonali (empowerment) e ambientali, al cambiamento, al benessere e al miglioramento della qualità della vita --  è altra cosa dalla cura di tipo medico-psicologico (cure) finalizzata al  trattamento di disturbi patologici mediante procedure tecniche empiricamente o clinicamente validate per il trattamento dei disturbi  diagnosticati. La cura dialogica (care) richiede delle pratiche di formazione adeguate ai principi del rispetto delle specificità del singolo che emergono nel processo dell'incontro con il soggetto, sempre unico e imprevedibile.

1.3. Il Cipra non accredita né i professionisti né le loro Associazioni, ma ne riconosce l’appartenenza all’area dialogico-processuale della relazione di cura. Il Cipra, a tal fine, registra le autocertificazioni, di cui i professionisti e le loro Associazioni sono interamente responsabili. In linea con il dettato della legge 4 del 2013, il Cipra incoraggia i singoli professionisti e le loro Associazioni ad accreditarsi presso gli enti nazionali a tal fine costituiti anche se non considera obbligatorio tale accreditamento.

1.4 L'iscrizione di professionisti, Scuole, Associazioni, Cooperative, Fondazioni, ecc. è ratificata dal Consiglio di Presidenza Nazionale (CPN) previo esame della documentazione fornita, che include, per i professionisti e i rappresentanti degli Enti, un CV in formato europeo, un documento di autocertificazione titoli e almeno una pubblicazione in cui è descritto l'approccio praticato – il tutto in formato elettronico.

1.5. Il socio che sia accolto dal CPN risulta iscritto salvo mancata ratifica dell’Assemblea dei soci.


2. Adesione al Cipra di Associazioni di professionisti, Associazioni professionali di categoria, Scuole o Istituti di formazione, Cooperative, Fondazioni, ecc.

2.1. Sono accolte tutte le Associazioni di professionisti che si riconoscono nella legge 4/2013 e che desiderano costruire dialoghi e sinergie.

2.2. Dopo aver preso visione della documentazione presentata, l’adesione sarà approvata dal Consiglio di Presidenza Nazionale, che potrà chiedere il parere della Commissione culturale e/o della Commissione tecnica.

 

3. Adesioni individuali al Cipra

Al professionista non iscritto ad alcuna Associazione professionale di categoria che chieda l’iscrizione al Cipra verrà chiesto di presentare almeno un libro o due articoli professionali (non necessariamente scritti dal richiedente) che illustrino la disciplina, l’approccio di riferimento e gli ambiti d’intervento. Tale richiesta si aggiunge a quanto previsto al punto 1.4. Il CPN si riserva la possibilità di condurre un colloquio con la persona richiedente l’iscrizione. 

4. Controversie eventuali fra un Socio ed il Cipra

4.1. Stando a quanto previsto dallo Statuto del Cipra, Art. 18 comma 6 e Art. 19 comma 6, la Commissione tecnica e/o la Commissione culturale (a seconda delle problematiche emerse) decideranno su eventuali controversie che sorgessero fra Soci – singoli o Associazioni – ed il Cipra nel suo complesso, quando si tratti di problematiche connesse con l’esercizio della professione, della teoria o della formazione.

4.2. Qualora si tratti invece di controversie di tipo tecnico-giuridico sulla gestione interna del Cipra e/o delle singole Associazioni che vi aderiscano (per esempio su problematiche economiche o tecnico-formali), si rimanda a quanto previsto dall’Art. 27 dello Statuto.

 

5. Sedi secondarie (regionali, periferiche, ecc…)

5.1. Ciascuna sede regionale (o periferica, filiale o di rappresentanza) potrà elaborare un proprio regolamento, che stabilisca il suo funzionamento interno, in osservanza di quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento complessivo del Cipra.

5.2. Ciascuna sede regionale o secondaria potrà programmare e svolgere delle attività proprie, con la preventiva approvazione annuale del programma da parte del Consiglio di Presidenza del Cipra.

 

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