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Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d'Aiuto (CIPRA)


Articolo 1 (denominazione)

1. È costituita senza scopo di lucro una libera associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale tra professionisti della relazione d’aiuto denominata Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione d'Aiuto (CIPRA), regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2 (sede)

1. L'associazione ha sede nazionale in via Divisione Tridentina 5, Bergamo.
2. L'associazione inoltre, su delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale e con ratifica dell’assemblea, potrà trasferire la sede altrove nonché istituire e sopprimere sedi secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte collegate alla sede nazionale.

Articolo 3 (scopo)

1. L'associazione si prefigge i seguenti scopi:
_Raggruppare ed essere punto di riferimento per i professionisti della relazione di aiuto in Italia.
_Essere un contenitore che favorisca lo scambio e il confronto fra le professioni, permettendo di evidenziare confini, differenze e convergenze in modo dinamico e dialogico, ispirandosi anche, ma non solo, alla Legge 4/2013, cioè sul sistema associazionista e accreditatorio.
_Diventare un movimento professionale culturale con una prospettiva pluralista, cosmopolita e non etnocentrica: possono convivere nella nostra società diverse idee su cos'è e come deve essere una relazione di aiuto.
_Diventare un movimento che agisca a livello politico – professionale per promuovere una libera integrazione tra le professioni, che sostenga la libera circolazione dei professionisti e dei saperi e favorisca la scelta libera e consapevole dei cittadini.
_Promuovere la cultura della relazione di aiuto come valore sociale, economico e umanistico.
_Promuovere la libera circolazione di idee e il libero insegnamento.
_Promuovere la formazione pratica e continua come elemento imprescindibile dell'acquisizione delle competenze professionali. Tale
formazione è riconosciuta dal Cipra nella sua complessità e lasciata alla valutazione e responsabilità del libero professionista, degli enti o delle associazioni di categoria che lo rappresentano.
2. Per realizzare gli scopi indicati l’associazione promuoverà eventi culturali e mediatici (conferenze, convegni, seminari, giornate di studio, pubblicazioni, siti internet, newsletter, etc.) allo scopo di coinvolgere non solo i professionisti, ma anche la società civile e le istituzioni.

Articolo 4 (durata)

1. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 5 (entrate e uscite)

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:
a. Quote associative annue.
b. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
c. Contributi straordinari dei soci.
d. Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, convegni, seminari e giornate di studio, manifestazioni scientifiche e di promozione dello scambio, confronto tra le professioni della relazione d’aiuto e i cittadini.
e. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
f. Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.
g. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
h. Ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.
2. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il 31 (trentun) marzo di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 (trentun) marzo dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.
3. Le uscite dell'associazione sono costituite da:
a. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare lo stato patrimoniale dell'associazione.
4. L'esercizio sociale inizia il 1 (primo) gennaio e termina il 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

Articolo 6 (soci)

1. In linea con il riordino legislativo delle professioni, con particolare riferimento alla riforma delle professioni intellettuali (Legge 04/2013), nonché in relazione al recepimento da parte delle istituzioni italiane delle direttive comunitarie in materia, possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali o abbiano conseguito una formazione adeguata rispetto alla propria professione nell'ambito della relazione d'aiuto. In particolare, i soci dell'associazione si distinguono in:
a. Soci professionisti individuali
b. Associazioni di professionisti
c. Associazioni professionali di categoria
d. Scuole o Istituti di formazione
e. Associazioni e Cooperative del terzo settore
f. Soci onorari
2. I soci professionisti individuali sono coloro in possesso di idonea formazione così come definita dal regolamento interno.
3. Le Associazioni di professionisti sono tutti quegli enti giuridici costituiti sia con scopo di lucro che con finalità sociali.
4. Le Associazioni professionali di categoria sono tutte quelle organizzazioni associative e/o sindacali di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
5. Le Scuole o Istituti di formazione sono gli enti di formazione i cui piani formativi sono in linea con gli scopi e lo spirito del Cipra.
6. Le Associazioni e Cooperative del terzo settore sono quegli enti presenti sul territorio, attivi negli ambiti sociale, sociosanitario, sanitario, educativo e del benessere e ogni altro ambito di operatività, in linea con lo spirito del Cipra.
7. I soci onorari sono coloro i quali per motivi ampiamente documentati a livello pubblico, hanno dato e danno contributo scientifico e intellettuale alla promozione dello scambio e al confronto culturale tra le professioni della relazione d’aiuto. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati o su invito dei soci. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale e ratificata dai soci. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

Articolo 7 (doveri dei soci)

1. I soci sono obbligati:
a. All'osservanza delle norme statutarie e in particolare a condividere gli scopi del presente statuto.
b. All'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione.
c. Al pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale.
d. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 8 (elettorato attivo e passivo)
1. L'elettorato attivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno un anno e in regola con i versamenti delle quote sociali, godono di diritto di voto in assemblea anche ai fini dell'elezione degli organi sociali.
2. L'elettorato passivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno tre anni e in regola con i versamenti delle quote sociali, possono essere eletti a cariche sociali, nazionali e non.
3. Per poter essere eletti alle cariche sociali è inoltre necessario che – fermo restando i requisiti di cui al comma precedente – i soci non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.

Articolo 9 (perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio può venire meno:
a. In caso di dimissioni volontarie.
b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
d. Per delibera di esclusione da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale ratificata dall'assemblea dei soci. Sono considerate cause di esclusione, a titolo esemplificativo: indisciplina o violazione delle norme dettate nel presente statuto, indisciplina o violazione delle norme dettate nel regolamento dell'associazione.

Articolo 10 (organi nazionali)

1. Sono organi nazionali dell'associazione:

a. L'Assemblea Nazionale

b. Il Consiglio di Presidenza Nazionale

c. Il Presidente

d. Il Segretario

e. Il Tesoriere

f.  Il Revisore dei Conti


Articolo 11 (assemblea nazionale)

1. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

2. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

3. L'Assemblea ordinaria è convocata con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e quella straordinaria è convocata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni mediante comunicazione postale (lettera semplice) o comunicazione elettronica (email) indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto. Ogni socio è titolare di un voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio: non sono ammesse più di due deleghe.

5. L'Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7. L'Assemblea Nazionale delibera con voto palese. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta e di esse sarà redatto Verbale. 


Articolo 12 (competenze dell'assemblea nazionale)

1. All'Assemblea Nazionale spettano le seguenti prerogative:

a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.

b. Eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale.

c. Fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, le quote di iscrizione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti.

d. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza Nazionale.

2. All’Assemblea Nazionale straordinaria spettano le seguenti prerogative:
a. Deliberare sulle modifiche dello Statuto.
b. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza Nazionale.


Articolo 13 (consiglio di presidenza nazionale)

1. L'associazione è diretta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci).

2. Possono eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto, nonché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3 del presente Statuto.

4. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per altri tre mandati.

5. n caso di dimissione di uno o più consiglieri, il Consiglio di Presidenza prosegue comunque fino allo scadere del triennio – purché non scenda sotto la soglia prevista di 5 (cinque) consiglieri; il Consiglio potrà essere integrato in occasione della prima assemblea utile.

6. Il Consiglio di Presidenza Nazionale elegge al proprio interno:

a. il Presidente

b. il Vicepresidente

c. il Segretario
d. il Tesoriere, che può svolgere anche funzione di Revisore dei conti.
7. Il Consiglio di Presidenza Nazionale ha facoltà, eventualmente, di nominare un Revisore dei conti esterno purché sia ragioniere/commercialista iscritto all’albo dei revisori contabili, sottoponendo tale nomina alla ratifica dell’assemblea dei soci

Articolo 14 (competenze del consiglio di presidenza nazionale)

1. Al Consiglio di Presidenza Nazionale sono conferiti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto è riservato – per Legge e per statuto – all'Assemblea Nazionale dei soci.

2. Il Consiglio di Presidenza Nazionale:

a. è l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi.

b. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.

c. procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.

d. delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.

e. è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione.

Articolo 15 (modalità di convocazione e svolgimento del consiglio di presidenza nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è convocato dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, oppure in videoconferenza, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o telefax o per posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

4. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione del Presidente.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale sono registrate in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario in apposito registro. 


Articolo 16 (membri particolari del consiglio di presidenza nazionale e rappresentanza legale)

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza Nazionale è il Presidente dell'associazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio ed ha la firma sociale.

3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

5. Il Segretario cura la gestione organizzativa dell’associazione.
6. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio di Presidenza Nazionale e all’Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi, cura la gestione amministrativa dell'associazione. 


Articolo 17 (incompatibilità)

1. Non sussistono incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.

Articolo 18 (scioglimento)

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque). L'Assemblea delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 3 del presente statuto. 


Articolo 19 (disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute. 


Articolo 20 (rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Articolo 21 (norma transitoria: diritto di voto)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, vista anche l’entità delle modifiche statutarie apportate all’unanimità in sede dell’assemblea straordinaria del quindici marzo 2017 (duemiladiciasette),  fino all’Otto aprile 2017 (duemiladiciasette) hanno diritto di voto tutti i soci che risultino iscritti all'associazione al momento dell'Assemblea Nazionale. 


Articolo 22 (norma transitoria: nomine)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, vista anche l’entità delle modifiche statutarie apportate all’unanimità in sede dell’assemblea straordinaria del quindici marzo 2017 (duemiladiciasette), fino all’Otto Aprile 2017 (duemiladiciasette) possono candidarsi alle cariche elettive tutti i soci che risultino iscritti all'associazione. 


Articolo 23 (Controversie)

1. Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'associazione, nonché dipendenti o collegate all'esecuzione o interpretazione del presente statuto, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri. Due arbitri saranno eletti dalle parti in contesa, il terzo d'accordo fra i primi due, o in mancanza sarà scelto dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della sede dell'associazione. Il giudizio, pronunciato secondo equità e con esonero di qualsiasi formalità procedurale, sarà definitivo e vincolante per le parti.

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, è riconosciuta all'Associazione la facoltà di ricorrere alla giurisdizione ordinaria in caso di controversie tra l'Associazione e i soci derivanti dal mancato versamento delle quote associative, o di qualunque altra somma dovuta a qualsiasi titolo dall'associato all'Associazione. In tal caso sarà esclusivamente competente il Tribunale della sede dell'associazione.

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